HomeTecnologie Deep TechPolicyDigital Markets Act e...

Digital Markets Act e Concorrenza Tecnologica Equa

Regole europee per contenere il potere dei gatekeeper digitali e rafforzare accesso, innovazione e sovranità economica nel mercato unico

Il Digital Markets Act (DMA) nasce per affrontare uno squilibrio che negli ultimi anni è diventato sempre più evidente nell’economia digitale europea: alcuni grandi operatori online non si limitano a competere nei mercati, ma finiscono per definire le condizioni di accesso ai mercati stessi. Quando una piattaforma controlla l’ingresso verso utenti finali, imprese, sviluppatori e inserzionisti, il rischio non è soltanto una riduzione della concorrenza in senso astratto. Il rischio è che l’innovazione altrui dipenda da regole private, opache e modificabili unilateralmente, con effetti diretti sulla libertà di scelta, sulla capacità delle PMI di crescere e sulla contendibilità degli ecosistemi digitali.

È in questo quadro che il DMA assume un valore strategico. L’Unione europea lo ha costruito come una regolazione ex ante, cioè preventiva, mirata non a sanzionare solo dopo lunghi procedimenti antitrust, ma a fissare in anticipo obblighi e divieti per i grandi intermediari digitali identificati come gatekeeper. In questo senso, il DMA non sostituisce il diritto della concorrenza tradizionale, ma lo integra con regole più immediate e più specifiche per i mercati digitali.

Perché il DMA è una regola di struttura del mercato digitale

Il punto di partenza del DMA è semplice: i mercati digitali possono diventare poco contendibili quando pochi operatori molto grandi concentrano il controllo di servizi essenziali come motori di ricerca, sistemi operativi, app store, social network, servizi di intermediazione online o piattaforme pubblicitarie. In questi casi, il problema non riguarda solo i prezzi o la quota di mercato, ma la capacità del gatekeeper di fungere da passaggio obbligato tra imprese e utenti finali.

Per questo il DMA non si limita a intervenire su singole condotte contestate caso per caso. Introduce una logica più strutturale: se una piattaforma ha una posizione di gatekeeper, deve rispettare una serie di regole che impediscano pratiche capaci di chiudere il mercato, favorire indebitamente i propri servizi, limitare la libertà di scelta degli utenti o vincolare le imprese a un ecosistema difficilmente aggirabile. È una forma di regolazione che guarda alla architettura del mercato prima ancora che al singolo abuso.

Questo rende il DMA particolarmente importante per le economie regionali e per i sistemi produttivi che dipendono dai mercati digitali per vendere, distribuire app, raggiungere clienti, fare pubblicità o acquisire dati. In questi contesti, la concorrenza equa non è un principio teorico: è la condizione per permettere anche a soggetti più piccoli di entrare, crescere e innovare senza dipendere da condizioni imposte unilateralmente da pochi attori globali. Il riferimento istituzionale di base resta la pagina ufficiale della Commissione sul Digital Markets Act.

Chi sono i gatekeeper e quali pratiche il DMA vuole correggere

Il DMA identifica come gatekeeper le grandi piattaforme che forniscono core platform services e che svolgono una funzione di snodo tra imprese e utenti finali. La nozione è importante perché non si basa solo sulla dimensione economica, ma sul ruolo sistemico della piattaforma come infrastruttura di accesso al mercato. È per questo che il regolamento si concentra su servizi come motori di ricerca, piattaforme di intermediazione, sistemi operativi, app store, social network, servizi di messaggistica, browser e pubblicità online.

Il cuore del DMA è poi nella lista di obblighi e divieti. Tra le pratiche che il regolamento mira a correggere rientrano, in termini sostanziali, l’auto-preferenziazione dei servizi del gatekeeper, le limitazioni alla libertà delle imprese di indirizzare i clienti verso canali alternativi, l’uso eccessivo o combinato dei dati personali senza reali alternative, le restrizioni all’interoperabilità, gli ostacoli alla disinstallazione di software predefinito o alla modifica dei default e le asimmetrie nell’accesso ai dati da parte di utenti e imprese.

Questa impostazione è importante perché sposta il dibattito sulla concorrenza digitale dal piano della pura dimensione economica al piano della contendibilità pratica. Un mercato è teoricamente aperto anche se, in concreto, le condizioni di accesso sono strutturalmente sbilanciate. Il DMA interviene proprio su queste condizioni di accesso, cercando di rendere più neutrale l’ambiente in cui operatori diversi competono.

Parità di accesso ai mercati digitali: imprese, sviluppatori e utenti

Uno degli effetti più rilevanti del DMA riguarda la parità di accesso. In un ecosistema dominato da gatekeeper, il problema non è solo che un piccolo operatore abbia meno risorse. È che spesso non controlla nemmeno le condizioni minime per competere: visibilità, interoperabilità, possibilità di raggiungere il cliente fuori dalla piattaforma, accesso ai dati generati dalla propria attività, neutralità del ranking o libertà di scelta sull’ambiente operativo.

Il DMA prova a riequilibrare questo rapporto. Per le imprese e per gli sviluppatori, ciò significa poter contare su diritti più chiari in materia di data portability, accesso ai dati e interoperabilità. Significa anche che la piattaforma non può usare in modo arbitrario la propria posizione per ostacolare canali alternativi, trattenere clienti in un ecosistema chiuso o rendere più difficile l’emersione di servizi concorrenti.

Per gli utenti finali, la parità di accesso si traduce in una maggiore libertà di scelta. Questa non riguarda solo il prezzo, ma anche la possibilità di usare servizi diversi, modificare impostazioni predefinite, trasferire dati o beneficiare di un’interazione meno vincolata a un solo ambiente dominante. In questo senso, il DMA tutela la concorrenza non come valore separato dal consumatore, ma come condizione di pluralismo, innovazione e qualità del servizio.

Per i mercati digitali europei, il significato politico di questo passaggio è molto forte. La regolazione non serve a penalizzare il successo imprenditoriale, ma a impedire che il successo si trasformi in potere privato sulle condizioni di accesso al mercato.

Sovranità economica europea e capacità di innovazione

Il DMA va letto anche come strumento di sovranità economica europea. Non nel senso di chiusura protezionistica, ma nel senso di capacità dell’Europa di definire regole di mercato che impediscano la dipendenza sistemica da pochi snodi digitali. Quando l’accesso al mercato unico dipende da un numero ristretto di gatekeeper, la libertà d’impresa di molte aziende europee si restringe e, con essa, si riduce la capacità del continente di trasformare ricerca, startup e innovazione in crescita economica diffusa.

Da questo punto di vista, il DMA rafforza la possibilità per imprese europee e non europee di operare nell’UE in condizioni più eque. La Commissione ha sottolineato, nella prima revisione del regolamento, che le obbligazioni armonizzate imposte ai gatekeeper stanno contribuendo ad aprire ecosistemi digitali più contendibili, con nuove opportunità soprattutto per startup e scale-up. È un punto centrale, perché collega il DMA non solo alla tutela della concorrenza, ma anche alla capacità del mercato europeo di restare fertile per nuovi entranti e innovatori.

Per i territori regionali e per le PMI, questa dimensione è particolarmente importante. Un ecosistema digitale più aperto non garantisce automaticamente successo commerciale, ma riduce almeno una parte delle barriere strutturali che possono impedire a un’impresa innovativa di crescere. In questo senso, il DMA è anche una politica industriale indiretta: crea condizioni più favorevoli per chi non controlla già l’accesso ai mercati digitali.

Enforcement, interoperabilità e nuove sfide: cloud e AI

Il valore del DMA dipende molto dalla sua attuazione concreta. Una regolazione ex ante funziona solo se è accompagnata da enforcement, dialogo regolatorio, specificazione tecnica degli obblighi e, quando necessario, decisioni formali di non conformità. Da questo punto di vista, la fase 2024–2026 è stata particolarmente importante perché ha mostrato che il DMA non è rimasto una cornice teorica.

Le decisioni della Commissione su anti-steering, sull’uso dei dati personali e sugli obblighi di interoperabilità hanno mostrato che il regolamento può incidere sulla struttura concreta degli ecosistemi digitali. Un esempio significativo riguarda gli obblighi rivolti ad Apple per consentire maggiore interoperabilità con dispositivi connessi e per rendere più trasparente il processo con cui terze parti richiedono accesso a funzionalità del sistema operativo. In questo modo, la concorrenza non viene favorita solo in astratto, ma anche attraverso l’apertura di spazi tecnici per nuovi servizi e nuovi prodotti.

La fase più recente dell’enforcement mostra inoltre che il DMA sta entrando in nuovi territori. La Commissione ha avviato nel 2025 indagini di mercato sul cloud computing per valutare sia possibili designazioni sia l’idoneità delle regole attuali ad affrontare pratiche che possono limitare competitività e fairness in quel settore. Parallelamente, la revisione 2026 del DMA segnala che AI e cloud sono aree in cui la vigilanza dovrà intensificarsi. Questo è un passaggio molto rilevante: conferma che il regolamento è nato per i gatekeeper già consolidati, ma deve anche restare capace di leggere le nuove infrastrutture del potere digitale.

Una prospettiva di lungo periodo per un ecosistema digitale più equo

Il Digital Markets Act conta perché prova a introdurre una regola semplice ma decisiva nell’economia digitale: chi controlla infrastrutture essenziali di accesso al mercato non può usare quella posizione per rendere il mercato meno aperto, meno neutrale e meno innovabile. È una regola che tutela la concorrenza, ma anche la capacità dell’Europa di sostenere autonomia economica, pluralismo tecnologico e crescita di nuove imprese.

Per questo il DMA ha una portata che va oltre il diritto della concorrenza in senso stretto. Parla di sovranità economica, perché rafforza la capacità europea di definire condizioni eque nel proprio mercato digitale. Parla di parità di accesso, perché rende più visibili i diritti di imprese, sviluppatori e utenti. E parla di innovazione, perché un ecosistema più contestabile è anche un ecosistema più aperto a nuovi entranti, a modelli alternativi e a traiettorie tecnologiche non controllate da pochi operatori.

Nel lungo periodo, la riuscita del DMA dipenderà non solo dalle sanzioni, ma dalla capacità di tradurre le sue regole in un ambiente digitale realmente più contendibile. È in questo passaggio, tra norma, enforcement e nuove opportunità per chi oggi sta ai margini dei grandi ecosistemi, che si misura il contributo del DMA a una concorrenza tecnologica più equa.

Questi articoli e contenuti sono da considerarsi informativi e sperimentali, realizzati con il supporto dell’intelligenza artificiale.
Non sostituiscono i canali ufficiali: si invita a verificare sempre le fonti istituzionali della Regione Autonoma della Sardegna.

- Scopri di più sul Programma Sardegna FESR 2021-2027 -

spot_img

leggi anche

eIDAS2 e Identità Digitale Europea

Scopri come eIDAS2 rivoluziona l’identità digitale con wallet europeo, nuovi trust services e interoperabilità per cittadini, imprese e PA.

Edilizia Circolare e Rigenerazione Urbana

Edilizia circolare e rigenerazione urbana: riuso dei materiali, design modulare e digital twin per un costruito più sostenibile, resiliente e connesso ai territori.

AI per le PMI: principi, metriche e casi d’uso verificati

Guida operativa con esempi europei e italiani Nel 2024 il 13,5% delle...

Impianti pilota: dal TRL 5 all’8 – validazione e business case

Scopri come far progredire i tuoi impianti pilota dal TRL 5 all'8. Esplora le metriche di maturità tecnologica e il business case per una scalabilità efficace.

- prossimo articolo -